D i r i t t o
p u b b l i c o
Appunti di Arianna Pinto
SAA - School of Management | Scuola di Amministrazione Aziendale
Facoltà: Scuola di Amministrazione Aziendale
Corso di Laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione
Aziendale
Esame: Diritto Pubblico
Docente: Margherita Poto
A.A. 2021/2022
Tesi
online
A P P U N T I
TesionlineDIRITTO
PUBBLICO
DEFINIZIONI
Ci sono due definizioni possibili di diritto.
1^definzione →il diritto è un insieme di norme destinate a un’organizzazione sociale (o insieme di
individui).
L’istituto dell’ordinamento giuridico racchiude questi due elementi (o definizioni). Si può anche dire che
l’ordinamento giuridico è costituito da 2 elementi. Per ordinamento giuridico si intende un’organizzazione
incaricata di produrre norme e farle rispettare, la quale si rivolge a una pluralità di soggetti. (caratteristica
della plurisoggettività). Nell’ambito del diritto pubblico è importante sottolineare che il termine
‘organizzazione’ assume significati diversi a seconda degli argomenti. Occorre poi precisare che la parola
‘istituzione’ può rimandare a un’organizzazione o può anche significare ‘fondamento’.
2^definizione →consiste nella distinzione tra carattere oggettivo e soggettivo del diritto.
Il diritto in questi termini si configura come una sfera garantita di pretese e di facoltà che il soggetto può
vantare nei confronti di tutti gli altri o di alcuni. Per tenere distinti questi due aspetti o definizioni del diritto
si distingue tra diritto oggettivo e soggettivo e si usano due parole in inglese per distinguere i due caratteri.
Law: oggettivo-inteso come insieme di norme giuridiche. Infatti, quando parliamo di diritto pubblico, in
inglese si dice ‘public law’.
Right: soggettivo-concerne posizioni giuridiche di vantaggi che vengono attribuiti ai consociati. Il diritto
soggettivo è l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica.
Ad esempio, il diritto di proprietà fa parte del diritto privato ed è soggettivo, è una posizione giuridica di
vantaggio che si applica a una cerchia di persone, libertà personale o di circolazione sono altri esempi.
I due caratteri sono in stretta correlazione tra di loro →i diritti soggettivi esistono solo in quanto c’è una
norma che li riconosce, in quanto c’è dunque, diritto oggettivo che li riconosce.
Ma ci vuole sempre una norma per avere un diritto soggettivo?
A questa domanda sono state date due risposte da cui derivano due punti di vista differenti:
-secondo il positivismo giuridico, affermatosi soprattutto a partire dal 1800, non esiste altro diritto
oggettivo se non quello posseduto da chi ne ha l'autorità e i diritti soggettivi sono soltanto quelli qualificati
come tali dal diritto oggettivo. Quindi in pratica i diritti soggettivi sono ‘riflessi’ del diritto oggettivo.
-secondo il giusnaturalismo, corrente di pensiero nata a cavallo tra 1600 e 1700, il diritto non è riducibile
alle sole leggi umane, poiché è legato alla stessa natura dell'uomo, la quale è caratterizzata da alcuni
elementi strutturali o elementari dai quali si possono desumere non direttamente regole, ma principi sulla
base dei quali poi valutare o ispirare le regole.
Entrambe le teorie hanno delle carenze →da una parte il positivismo giuridico rischia di trasformarsi in
supina obbedienza alla legge, anche a quella inumana, come è accaduto in regimi autoritari e oppressivi, il
giusnaturalismo dall'altra parte apro un altro problema: chi individua le norme di diritto naturale? Oggi, a
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differenza di epoche passate, c'è un profondo disaccordo culturale sull'idea di ‘natura umana’ ed esistono
diverse concezioni di questa natura. Nel secondo dopoguerra si è assistito al tentativo di superare questi
problemi ‘positivizzando’ il diritto naturale e ciò è avvenuto attraverso due strumenti: le costituzioni rigide
e i trattati internazionali sui diritti umani.
Una delle più famose concezioni del diritto è quella di Norberto Bobbio, il quale affermò che la nostra vita si
svolge in un mondo di norme e che il diritto non è altro che ‘un mondo di norme’. Secondo Bobbio, noi
esseri umani crediamo di essere liberi, ma in realtà siamo avvolti da una fittissima rete di regole di condotta
che dalla nascita fino alla morte, dirigono in una o in un’altra direzione le nostre azioni. La maggior parte di
queste regole sono diventate ormai tanto consuete, che non ci accorgiamo più della loro presenza. Le
regole giuridiche, dunque, attengono le ragioni dei comportamenti umani prima che hai comportamenti
stessi. Questo è uno degli aspetti più intriganti che sono correlati allo studio dei fenomeni giuridici: il diritto,
pur muovendo da effetti visibili sul piano concreto, non appartiene al mondo degli effetti, bensì al mondo
delle cause. Il diritto è stato e viene quindi usato come spiegazione dei comportamenti umani.
Se vogliamo invece dare una definizione più ridotta, possiamo dire che il diritto è innanzitutto una forma di
organizzazione sociale.
La parola diritto deriva dal latino directus o directum e il verbo è dirigere, cioè ordinare, indirizzare la
società verso un obiettivo comune. La parola latina ius indica l’insieme delle regole vincolanti per una
collettività.
Se il diritto è l'organizzazione o l'ordinamento di una società, allora ci saranno tanti diritti quante sono le
società. Da questa constatazione derivano perlomeno due fondamentali concetti per lo studio del diritto. Il
primo è che se una società cambia, inevitabilmente cambiano anche le regole o i principi giuridici che la
organizzano. Ogni ordinamento giuridico, infatti, ha specifiche coordinate spaziotemporali. Il secondo
concetto è che lo Stato è solo uno dei possibili ordinamenti giuridici. E questo innanzitutto perché sul piano
storico abbiamo avuto intere civiltà che anche se non erano dotate di raffinati ordinamenti giuridici non
erano organizzate secondo la forma che oggi concepiamo come Stato. Oggi è sempre più evidente che gli
ordinamenti giuridici statali devono fare i conti con altri ordinamenti sovrastatali. Tuttavia, lo Stato
nazionale rappresenta ancora il sistema giuridico più rilevante e condizionante la vita dei cittadini che
vivono al suo interno ed è ciò che si definisce con il termine ‘diritto pubblico’.
Il diritto pubblico ha la caratteristica di prevedere un insieme di norme giuridiche che vengono applicate da
istituzioni precostituite a una plurisoggettività per il perseguimento dell’interesse pubblico e perseguire il
bene della collettività nel modo più efficiente possibile. Quindi, possiamo dire che le tre caratteristiche
principali del diritto pubblico sono la plurisoggettività, un apparato organizzativo (istituzioni) e una
normazione (insieme di norme giuridiche). Il diritto pubblico è quell’insieme di norme che ha per oggetto
l’ordinamento giuridico dello Stato, riguarda quindi la sfera della collettività.
DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Nel diritto privato non si persegue un bene pubblico ma si tratta la regolazione dei rapporti tra soggetti privati.
Nel diritto pubblico gli ‘attori’ sono le istituzioni e la società, nel diritto privato gli attori sono i soggetti privati.
Le norme dei due tipi di diritto si differenziano per l’oggetto della disciplina in quanto nelle norme di diritto pubblico
compare sempre lo Stato.
Le istituzioni compongono lo Stato, quindi il diritto pubblico è il diritto che riguarda gli Stati nazionali e tutte le
istituzioni correlate. I rapporti regolati dal diritto pubblico sono sempre diseguali, perché lo Stato si colloca in una
posizione di supremazia, mentre i rapporti di diritto privato sono tendenzialmente paritari. I soggetti privati si
collocano in una posizione di parità.
Parlando di diritto pubblico ci riferiamo al diritto statale che comprende lo studio della Costituzione.
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DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO COSTITUZIONALE
Mentre il diritto pubblico esamina l’insieme delle regole che danno fondamento normativo all’esercizio del potere
all’interno dello Stato, in vista del conseguimento di finalità di interesse generale, il diritto costituzionale esamina il
nucleo essenziale di tale disciplina, vale a dire i principi attorno al quale ruota il rapporto Stato-individuo, si tratta di
distinzioni dai contorni alquanto sfumati e che nella pratica si risolvono in una trattazione più o meno approfondita di
alcune nozioni concernenti l’assetto della pubblica amministrazione. Il diritto costituzionale è l’insieme delle norme
che sono contenute nella Costituzione.
Le regole giuridiche si distinguono dalle regole morali o religiose o di buona educazione, innanzitutto
perché esprimono delle forme di organizzazione. Il diritto è ordinamento giuridico, quindi, è un insieme di
norme (normazione) che può esistere e funzionare solo se c'è un gruppo umano organizzato
(plurisoggettività) che è dotato di un'organizzazione incaricata di produrre le regole e di farle rispettare
(istituzione). È quel legame che si esprime con la celebre frase latina: Ubi societas, ibi ius.
Infine, se il diritto è una forma di organizzazione, va precisato che si tratta di una forma di organizzazione
che, a differenza di altre, deve, e non solo può, essere rispettata. Ciò vuol dire che deve esistere un
meccanismo che incentivi tutti a rispettarla. È fondamentale che le regole, per essere giuridiche, siano
‘osservate’, nel senso che, da un lato, le persone spontaneamente le rispettino, ma dall’altro lato vi sia
qualcosa che assicuri questo rispetto anche se non ci dovesse essere un’adesione spontanea. Per queste
norme occorre qualcosa che ne garantisca il rispetto e soltanto le norme accompagnate da una sanzione
coercitiva sono veramente giuridiche.
DEFINIZIONE DI STATO
Lo Stato è un’organizzazione complessa costituita da 3 elementi: la sovranità, il territorio e la popolazione.
Lo Stato esercita sovranità su un territorio nazionale e sulla popolazione che risiede sul territorio.
Lo Stato viene anche definito nella relazione rispetto ad altri ordinamenti (aspetto relazionale del diritto),
ad esempio ordinamenti di altri Stati o ordinamenti di organizzazioni internazionali. La sovranità dello Stato
viene anche misurata rispetto alla sovranità degli altri Stati nazionali. Ricordiamo che lo Stato è solo uno dei
produttori del diritto e i suoi obblighi spesso nascono da atti dei privati. Ad esempio, si pensi ai contratti e
tutto ciò che produce la cosiddetta ‘autonomia negoziale’ degli individui o da istituzioni non statali, ad
esempio tutte le regole che provengono dall'Unione europea.
Art. 10/11 →ordinamenti giuridici extra-statali.
Articolo 10 Cost.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Primo comma articolo 10 spiegazione →La Repubblica Italiana riconosce che ci sono delle norme (diritto
internazionale) che regolano i rapporti con altri Stati e devono essere rispettate.
Articolo 11 Cost.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
3sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Seconda parte del primo comma articolo 11 spiegazione: la Repubblica Italiana consente la limitazione alla
sovranità per costituire organizzazioni internazionali (come l’ONU) quando è necessario per il
raggiungimento della pace (dopo l’affermazione riguardante il ripudio della guerra).
Le Nazioni Unite sono state fondate il 24 ottobre 1945 da 51 nazioni impegnate a preservare la pace e la
sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale. Oggi, praticamente, fa parte dell'ONU ogni
nazione del pianeta; in totale, 193 Paesi.
Gli ordinamenti internazionali (che coinvolgono la totalità degli Stati come l’ONU) e sovranazionali si
equivalgono. Trattati: accordi tra le parti firmati e ratificati dai vari Stati membri.
Sovranazionali come l’UE che è un’organizzazione internazionale speciale definita tale da una sentenza
della CGUE del 1963, la sentenza Van gend del Loss in cui è stata definita ‘di nuovo genere’ perché i
destinatari delle norme non sono solo gli Stati ma anche i cittadini.
Nell’Unione europea i cittadini possono infatti direttamente azionare meccanismi di protezione per i loro
diritti.
Le norme dell’UE sono giuridicamente vincolanti per l’ordinamento italiano.
Hard law → legge che deriva dal diritto UE
Soft law →legge che deriva dal diritto internazionale
Il diritto dell’Unione Europea si distingue dal diritto europeo, il quale comprende la carta dei diritti
fondamentali firmata dalla CEDU, si estende oltre i 27 SM e ha un guardiano che è la corte europea dei
diritti dell’uomo a Strasburgo.
Art. 114, art. 8 ordinamenti religiosi, art. 29 famiglia →ordinamenti giuridici infra-statali. All’interno dello
Stato ci sono ordinamenti infra-statali come quello degli enti locali disciplinato dall’articolo 114 della
Costituzione. Gli enti locali sono in qualche modo parte della concorrenza di sovranità. Ci sono anche gli
ordinamenti religiosi (articolo 8) o la famiglia al cui interno ci sono regole che disciplinano le relazioni tra
consociati e famiglie e non necessariamente seguono sempre le regole statali.
Art. 114 Cost.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione
Art. 8 Cost.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
Art. 29 Cost.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
L’Italia è uno Stato regionale, le cui regioni possono essere a statuto ordinario o speciale. Mentre lo statuto
ordinario è adottato e modificato con una legge regionale, lo statuto speciale è adottato con legge
costituzionale, così come ogni sua modifica. Le regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) sono previste dalla Carta
4costituzionale che, in considerazione di specifiche ragioni storiche e geografiche, garantisce a ciascuna di
esse particolari forme di autonomia.
Principio di legalità: ogni atto dei poteri pubblici deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica
preposta (caratterizzata da generalità e astrattezza). La generalità è il carattere della norma giuridica che
non si rivolge ad uno o più soggetti determinati ma ad una pluralità indeterminata di soggetti. Nelle scienze
giuridiche, l'astrattezza è il carattere della norma giuridica che non fa riferimento a singole fattispecie
concrete, passate o future, ma ad una classe di fattispecie (una fattispecie astratta) ed è, quindi, applicabile
ad una pluralità indeterminata di casi.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Il sistema degli ordinamenti è regolato dal principio di legalità: ogni atto dei poteri pubblici (o Stato) deve
trovare fondamento e limiti in una norma giuridica preposta (caratterizzata da generalità e astrattezza)
approvata per un numero grande di individui. La norma giuridica per antonomasia è la Costituzione.
Un altro principio fondamentale è la separazione dei poteri e delle funzioni, presupposti per uno stato
democratico.
Potere legislativo- Parlamento
Potere esecutivo- Governo
Potere giurisdizionale- Magistratura (insieme dei giudici e delle corti)
Separati vuol dire che il loro esercizio e le loro funzioni devono essere esercitati da organi distinti, secondo
Montesquieu.
L’Italia non è uno Stato completamente centralizzato o decentrato il nostro è un sistema misto, che
progressivamente è diventato uno Stato centrale diviso in regioni a carattere federale.
LO STATO E LE SUE FORME
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali ed esercita il potere sovrano su un dato territorio cui
sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti. Lo Stato può anche essere visto come
una particolare forma storica di organizzazione del potere pubblico che è nata in Europa tra il quindicesimo
e il diciassettesimo secolo, che esercita il monopolio della forza legittima su un territorio in cui vive la
popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi. (definizione sociologo ed economista Max
Weber). Per ‘a fini generali’ si intende che può perseguire qualsiasi finalità propria del gruppo umano di
riferimento e pertanto si differenzia dagli ordinamenti giuridici a fini particolari che invece hanno cura
soltanto di interessi settoriali, ad esempio quelli per una Federazione sportiva o per un sindacato.
Stato è una forma di organizzazione del potere politico. Dei tre elementi che contraddistinguono lo Stato,
quello più qualificante è indubbiamente la sovranità. Infatti, il territorio e il popolo sono presenti anche in
altri ordinamenti giuridici. Per definire la sovranità occorre distinguere un aspetto esterno e un aspetto
interno. Gli ordinamenti giuridici esterni allo Stato vengono definiti ordinamenti giuridici extra statali,
mentre quelli interni allo Stato sono definiti anche infrastatali. La sovranità esterna è tradizionalmente
ricondotta alla nozione di indipendenza; quindi, è sovrano quell'ordinamento che non deriva la sua
esistenza da un altro. La sovranità interna, invece, è riconducibile al concetto di supremazia. La sovranità
interna ha la capacità di porre i comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti
dell'ordinamento. Queste due facce della sovranità dello Stato sono bene sintetizzate nell'articolo 7 della
Costituzione, il quale si riferisce ai rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica. Lo Stato italiano e la Chiesa
5cattolica sono infatti prima di tutto indipendenti e sovrani →aspetto esterno: sono indipendenti, aspetto
interno: sono sovrani.
Possiamo dire che la forma di uno Stato è l'insieme degli elementi esteriori che servono a coglierne
l'essenza, al tempo stesso è l'insieme delle finalità per le quali lo Stato stesso esiste.
Nello Stato autoritario la sovranità è concentrata in un unico soggetto, sia esso un partito unico, oppure
una persona fisica. Nello Stato democratico, invece, la sovranità è distribuita tendenzialmente su tutto il
popolo, tale forma di Stato è quella delineata dall'attuale Costituzione italiana.
Art. 1 Cost.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Con riferimento al territorio, possiamo poi distinguere lo Stato federale da quello unitario. È stato federale,
quella forma di Stato in cui la sovranità è distribuita sul territorio. Lo Stato unitario è quella forma di Stato
nella quale la sovranità non è distribuita sul territorio, ma spetta a un unico livello di governo, lo Stato
centrale.
Mentre lo Stato federale è un'unione di diritto interno fra enti sprovvisti di personalità internazionale
(gli Stati federati), la confederazione è un'unione di diritto internazionale fra Stati indipendenti e sovrani,
costituita e disciplinata in base alle norme contenute nel patto di confederazione.
L'articolo 5 della Costituzione italiana si riferisce alla Repubblica che è una e indivisibile.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
La prima forma moderna di Stato è lo Stato assoluto che si caratterizza per la concentrazione del potere
nelle mani di un sovrano assoluto. La legittimazione del potere era chiaramente di tipo trascendente o
dinastico, il sovrano era tale perché magari era figlio del precedente sovrano oppure per volere divino. Lo
stato assoluto persegue essenzialmente l'affermazione della propria potenza, ovvero della propria
sovranità sia interna che esterna. Viene anche definito Stato per ceti. Con l'assolutismo illuminato (fine
1600 e 1700) viene anche definito lo Stato di polizia. Il fine dello Stato di polizia non era tanto
l’affermazione della potenza dello Stato, ma il benessere e la felicità dei sudditi. Un tale scopo si accentua
l'interventismo molti settori della vita sociale, nell'economia dell'istruzione dei lavori pubblici. Quindi
possiamo dire che lo Stato assoluto con il tempo si trasforma in Stato di polizia. Tale cambiamento, però,
non fu sufficiente a soddisfare le esigenze che emersero nella popolazione, soprattutto quelle della
borghesia. È proprio lo sviluppo della classe borghese, che determinò la fine dello Stato assoluto e la nascita
dello Stato liberale di diritto. Alla base dello Stato liberale vi è l'idea secondo la quale l'individuo è titolare
di alcuni diritti naturali che sono definiti inalienabili e che non gli possono essere tolti o negati. Nacque
come conseguenza di trasformazioni socioeconomiche, ad esempio l'ascesa della borghesia, composta da
soggetti non appartenenti alla nobiltà né tantomeno poveri. La borghesia chiedeva delle regole chiare,
conoscibili e uguali per tutti e di partecipare attivamente al potere. Un passo importante fu di certo da
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 approvata durante la Rivoluzione francese. Lo
Stato liberale era funzionale talmente tanto alle esigenze della borghesia che spesso è stato definito anche
Stato monoclasse poiché c'era soltanto una classe sociale che era politicamente attiva. Istituti giuridici dei
6quali si serviva lo Stato di diritto erano: il principio di legalità, la concezione moderna di Costituzione e il
principio della separazione dei poteri. Nasce con lo Stato di diritto anche il concetto di legge, intesa come
norma generale astratta e come prodotto dell'organo rappresentativo, quindi come prodotto dal
Parlamento. Siccome il Parlamento era formato dalla classe borghese, possiamo dire che la legge assume il
valore di espressione della volontà generale. La base dello Stato di diritto è poi il principio di uguaglianza
che afferma che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. La legge è stata definita
come ‘espressione della volontà generale’, perché tutti i cittadini hanno diritto di concorrere
personalmente o mediante loro rappresentanze, alla sua formazione. Nello Stato di diritto si scelse la
democrazia rappresentativa, nella quale la volontà dei cittadini si esprimono indirettamente attraverso dei
rappresentanti eletti. E poi sappiamo che esiste anche la democrazia diretta, dove ci sono i cittadini che si
esprimono senza intermediari nell'adozione di decisioni politiche (quella che era famosa durante il periodo
delle città-Stato). Con lo Stato di diritto nasce l'idea della Costituzione in senso moderno, intesa come una
forza giuridica vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento che serve a garantire i diritti e costituisce il
fondamento di tutti i poteri. Lo Stato liberale di diritto non riuscì a resistere all'allargamento delle classi
sociali determinato dall'estensione del suffragio. La classe che si impose fu il proletariato, appoggiandosi
sull'idea del principio di uguaglianza. Con l'ingresso della classe lavoratrice sulla scena politica nasce il
concetto di Stato pluriclasse nel quale agiscono vari soggetti che possono essere portatori di interessi
diversi e talvolta contrapposti.
C’è poi lo Stato autoritario (stato fascista in Italia). In Italia, il passaggio da una forma di Stato autoritario a
poi totalitario fu possibile anche grazie al carattere flessibile dello statuto albertino che poteva essere
violato. Nello Stato totalitario i caratteri dello Stato autoritario sono ancora più accentuati, c’è un'ideologia
totalizzante che pervade ogni ambito della società.
Quando utilizziamo l'espressione Stato Contemporaneo si intende lo Stato italiano che è nato con la
costituzione entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 (e approvata il 22 dicembre del 1947, il 27 promulgata).
La finalità principale perseguita dai pubblici poteri è il mantenimento dell'unità in un contesto pluralista,
per fare ciò si sottopone il potere delle maggioranze politiche alla Costituzione e si promuove la coesione
sociale attraverso il proseguimento dell'uguaglianza. La Costituzione italiana esprime il suo carattere
pluralista in vari articoli:
art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Per Stato costituzionale si intende uno Stato caratterizzato da una Costituzione rigida. Per comprendere al
meglio la rigidità della Costituzione italiana bisogna parlare delle sue due più grandi garanzie. La prima è la
giustizia costituzionale. Significa che le costituzioni rigide istituiscono un sistema di controllo della
costituzionalità delle leggi, perché sottopongono la legge o l'Atto del Parlamento al controllo dei giudici. In
questo modo la Costituzione riesce ad imporsi sulle altre leggi. In altre parole, principio di legalità si
estende anche al legislatore. La seconda garanzia della rigidità della Costituzione consiste nella previsione,
da parte della Costituzione medesima, di procedure per la propria modifica diverse dal procedimento
legislativo ordinario, nel senso che sono necessarie per modificare la Costituzione decisioni a maggioranze
più ampie della maggioranza politica.
L’Italia è uno Stato regionale. Dalla sua nascita nel 1861, infatti, l'Italia era stata caratterizzata come uno
Stato unitario accentrato secondo il modello francese napoleonico e diventerà uno Stato decentrato di tipo
regionale. Per quanto riguarda gli enti locali, la loro autonomia consiste nella possibilità di adottare delle
decisioni autonome nell'ambito delle competenze ad esse riconosciuto dalla legge. Con la legge
costituzionale numero 1 del 1999, è stata riconosciuta alle regioni piena autonomia statutaria anche per
quanto attiene alla forma di governo. Con la legge costituzionale numero 3 del 2001, le funzioni
amministrative sulla base del principio di sussidiarietà sono attribuite in primo luogo ai comuni che
7continuano ad avere un ruolo importante. Secondo il principio di leale collaborazione, quando lo Stato
interviene in materie che interferiscono con le competenze regionali, deve assicurarsi che le regioni siano
coinvolte in tali decisioni. La sede principale in cui avvengono le negoziazioni tra Stato e Regioni è la
Conferenza Stato-regioni. Quando invece sono coinvolti anche i comuni e le province, si parla di Conferenza
unificata Stato-Regioni-autonomie locali.
ORDINAMENTI INTERNAZIONALI E
SOVRANAZIONALI
Le unioni sovranazionali si differenziano dalle consuete organizzazioni internazionali per il più marcato
grado di integrazione tra i loro membri: questo si può notare per la presenza di un ordinamento giuridico
proprio, di una corte di giustizia con poteri vincolanti o di istituzioni dotate di legittimità diretta.
Nel corso del XX secolo, a partire dal secondo dopoguerra, si è assistito a una messa in discussione della
sovranità esterna di uno Stato, ovvero con la limitazione di sovranità, sia spontaneamente dagli Stati, sia
imposta loro dall'ordinamento internazionale o da altri ordinamenti sovranazionali. Si è creata una nuova
forma di Stato, definita Stato costituzionale aperto. Negli ultimi anni il progresso tecnologico ha consentito
più rapide comunicazioni tra gli Stati con importanti riflessi sugli scambi economici, oltre che sulla facilità di
movimento delle persone. Dall'altro canto queste maggiori interazioni si sono trasformate in cause di
guerre devastanti proprio perché il progresso tecnico aveva accorciato le distanze e c’era sempre più
competizione tra i vari paesi. Alla fine della Seconda guerra mondiale, fu chiaro che le interazioni divennero
sempre più facili tra cittadini di Stati diversi e tra Stati e che esse dovevano essere orientate nel senso di un
rafforzamento della pace e del benessere collettivo, se si voleva evitare di ripetere le esperienze devastanti
che avevano portato alle guerre mondiali. I governi, soprattutto quelli del continente europeo, compresero
che il miglior modo per garantire la pace tra i popoli era quello di stringere accordi duraturi e di creare
istituzioni per favorire anche gli scambi economici. (L'ordine internazionale, inteso come insieme di attività,
strumenti e comportamenti che regolano i rapporti tra Stati, è esistito fin da quando sono nati gli Stati).
L'ordine internazionale è un ordinamento giuridico il cui elemento di soggettività è rappresentata dagli
Stati membri. Questo esperimento di un'organizzazione internazionale non era nuova perché già alla fine
della Prima guerra mondiale, in occasione della conferenza di pace di Parigi, per volontà degli Stati Uniti,
alcuni paesi, compresa l'Italia, costituirono la società delle Nazioni con lo scopo di prevenire i conflitti
armati e promuovere il benessere dei popoli. La SDN fu poi screditata dal fatto che il paese promotore,
ovvero gli Stati Uniti, non ne divenne mai membro e fu indebolita dalle defezioni della Germania, dell'Italia
e del Giappone; inoltre, gli SM risultarono incapaci di prevenire una Seconda guerra mondiale. La società
delle Nazioni ha comunque rappresentato un prototipo per l'organizzazione delle Nazioni Unite. L’obiettivo
è sempre quello di generare trattati internazionali che, creando istituzioni di natura politica economica,
vincolano gli Stati verso interessi ed obiettivi comuni che possono andare dalla sicurezza militare a
condizioni più vantaggiose di scambio economico o dalla tutela dell'ambiente alla regolazione delle
transazioni finanziarie. Per mantenere in generale un contesto internazionale di pace e di promozione di
relazioni economico proficue, si collegano al diritto internazionale degli strumenti che sono i Trattati e le
istituzioni che da un lato riducono sì la sovranità degli Stati, ma dall'altro necessariamente la
presuppongono. Gli Stati, infatti, sono sovrani nella scelta di aderire o meno a questi trattati e
organizzazioni, come esprime l'articolo 11 della Costituzione italiana. Quindi gli Stati, mentre costituiscono
un ordinamento internazionale, rinunciano ad una parte della loro piena sovranità. L'ordinamento
internazionale, quindi, risulta così essere un insieme composito e a volte caotico di enti, organismi,
istituzioni, patti e trattati che danno vita al diritto pubblico internazionale.
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